Sez. 3, Sentenza n. 9387 del 11/06/2003 (Rv. 564184 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili d'ufficio o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivo originari del ricorso - Possibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Le memorie consentite dall'art. 378 cod. proc. civ., possono essere utilizzate esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi di impugnazione ritualmente proposti con il ricorso, ma non per specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari, né per dedurre nuove censure o illustrare nuove questioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)