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Sez. 3, Sentenza n. 9387 del 11/06/2003 (Rv. 564184 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili d'ufficio o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivo originari del ricorso - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564184-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Le memorie consentite dall'art. 378 cod. proc. civ., possono essere utilizzate esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi di impugnazione ritualmente proposti con il ricorso, ma non per specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari, né per dedurre nuove censure o illustrare nuove questioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)