Sez. 3, Sentenza n. 3637 del 19/06/1984 (Rv. 435629 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO - DISCIPLINA APPLICABILE - LIMITI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI SOMMA - OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO DI PARZIALE SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA STESSA - AMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO - DISCIPLINA APPLICABILE - LIMITI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI SOMMA - OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO DI PARZIALE SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA STESSA - AMMISSIBILITÀ.*
Seppure l'osservanza delle norme del rito speciale per le controversie di lavoro è prescritta anche nell'ipotesi di una loro insorgenza in Sede di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli Atti esecutivi, tuttavia l'applicabilità di dette norme è condizionata - in base all'inciso del primo comma dell'art. 618-bis cod. proc. civ. - alla loro compatibilità con il peculiare procedimento di cognizione incidentale, che viene ad inserirsi nello ambito dell'esecuzione forzata. Conseguentemente, l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione della somma che va proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, può dar luogo da parte del giudice dell'esecuzione, può dar luogo da parte del giudice stesso a provvedimento di parziale sospensione dell'ordinanza medesima. (V 3462/82, mass n 421445; (V 2999/81, mass n 413546; (V 2738/78, mass n 392134).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 505, Cod. Proc. Civ. art. 507, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)