Sez. 2, Sentenza n. 11651 del 30/10/1991 (Rv. 474480 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione | Tra un imprenditore ed una società - Esclusione - Competenza per valore e per territorio - Applicabilità degli ordinari criteri.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione
La collaborazione prevalentemente personale, contemplata dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. come presupposto per radicare la competenza funzionale del giudice del lavoro, non è configurabile ove il soggetto che tale collaborazione presti all'imprenditore non sia una persona fisica ma una società, la quale, anche se priva di personalità giuridica, ha una sua autonomia patrimoniale e rappresenta un centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto dai soci; con la conseguenza che la competenza a giudicare in ordine a tale rapporto di collaborazione fra un imprenditore ed una società, sia di persone che di capitali, è determinata sulla base degli ordinari criteri della competenza per valore e per territorio, in essi compresa la norma dell'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)