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Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 03/12/1994 (Rv. 489030 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE | Rapporti di agenzia - Qualità di agente rivestita da una società - Controversia - Applicabilità dell'art. 413 c.p.c.- Esclusione - Foro generale delle persone giuridiche - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489030-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Con riguardo alle controversie relative a rapporti di agenzia, ove agente sia una società, la competenza territoriale deve essere determinata indipendentemente dalla struttura giuridica di tale società, sulla base delle disposizioni generali contenute negli artt.18 e segg. cod. proc. civ., e non dell'art.413 stesso codice, la cui applicazione presuppone il carattere personale della prestazione dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)