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Sez. 2, Sentenza n. 11892 del 24/11/1998 (Rv. 521049 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Obblighi dei partecipanti - Spese di conservazione per la cosa comune - Diritto del partecipante al rimborso da parte degli altri comproprietari delle somme anticipate.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521049-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di comunione di beni il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire il godimento del bene comune spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri. Tale obbligo non discende dal semplice possesso della cosa comune limitatamente alla quota ceduta, ma deriva dalla qualità di comunista o di condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)