Sez. 3, Sentenza n. 1179 del 18/02/1980 (Rv. 404668 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'INDENNITA AL DANNEGGIATO - EFFETTO - TRASFERIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'ENTE ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'INDENNITA AL DANNEGGIATO - EFFETTO - TRASFERIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'ENTE ASSICURATORE.*
Dal momento in cui l'assicuratore, che ha pagato l'indennita al danneggiato assicurato o ha erogato le spese a favore del medesimo, comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto versamento della somma e manifesta contestualmente la volonta di esercitare il diritto di surrogazione, la relativa legittimazione si trasferisce, nei limiti derivanti dalla surrogazione, all'ente assicuratore. (Conf 2341/77, mass n 386055).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)