Sez. U, Sentenza n. 1202 del 02/03/1981 (Rv. 411770 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA CONTRO UNO STRANIERO - RICONOSCIMENTO DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - DOMANDA AVANZATA DALLO ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLO STESSO CONVENUTO EX ARTT 29, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 131 DEL 1967 E 1916 COD CIV - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESTENSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA CONTRO UNO STRANIERO - RICONOSCIMENTO DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - DOMANDA AVANZATA DALLO ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLO STESSO CONVENUTO EX ARTT 29, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 131 DEL 1967 E 1916 COD CIV - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESTENSIONE.*
Una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine ad una domanda risarcitoria proposta contro uno straniero, tale giudice deve ritenersi necessariamente carente di giurisdizione pure per la domanda avanzata dall'assicuratore del danneggiato nei confronti dello stesso convenuto, in virtu del diritto di surrogazione concessogli dall'art 29, secondo comma, della legge 28 febbraio 1967 n 131 e previsto in via generale dall'art 1916 cod civ, poiche l'Esercizio del suindicato diritto da luogo ad una peculiare Forma di successione particolare nel diritto di credito - attuatesi, nei limiti dell'indennita pagata, quando l'assicuratore manifesta al terzo responsabile la volonta di avvalersi della surroga - per effetto della quale il diritto di credito si trasferisce, nei citati limiti, all'assicuratore con tutte le sue caratteristiche e modalita anche di natura processuale, in queste comprese l'esistenza o meno di alcuno dei criteri di collegamento stabiliti dall'art 4 cod proc civ. (V 1869/80, mass n 405486; (V 1179/80, mass n 404668; (V 5953/79, mass n 402630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 28/02/1967 num. 131 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)