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Sez. 2, Sentenza n. 50870 del 26/11/2014 Ud. (dep. 04/12/2014) Rv. 261329 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Cauzione accessoria alla misura - Termine per la prestazione - Stato detentivo del soggetto - Decorrenza del termine - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261329-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Qualora sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione prescritta dall'art. 3-bis L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che è sospesa in costanza di detenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'omesso versamento della cauzione non essendo stata allegata alcuna prova della impossibilità ad adempiere).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)