diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2018 del 26/06/1971 (Rv. 352657 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - AZIONI CONCERNENTI OBBLIGAZIONI DI FARE - NATURA MOBILIARE - INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA PER VALORE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352657-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - AZIONI CONCERNENTI OBBLIGAZIONI DI FARE - NATURA MOBILIARE - INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA PER VALORE - CRITERI.*

Le azioni relative all'adempimento di obblighi di fare vanno qualificate azioni mobiliari, in quanto tali obblighi sono, in ogni caso, valutabili in denaro e riferibili, quindi, ad una somma di denaro. Le predette azioni rientrano, pertanto, tra quelle relative a somme di denaro non determinate, ma determinabili, al pari delle azioni di risarcimento del danno per equivalente, risolvendosi anche in tal caso la pretesa risarcitoria nel pagamento di una somma di denaro. Le azioni mobiliari, anche se proposte in via riconvenzionale, sono soggette - ai fini della Competenza per valore - alle regole di cui all'art 14 cod proc civ, secondo le quali il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore o, in Mancanza di indicazione della somma o di dichiarazione del valore, la causa si presume di Competenza del giudice adito. (V 985-70, mass n 346470' 3184-69, mass n 343170).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)