Sez. 2, Sentenza n. 857 del 28/03/1973 (Rv. 363164 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - AZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI FARE - NATURA MOBILIARE - DISCIPLINA EX ART 14 COD PROC CIV - ATTINENZA AD UN IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - AZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI FARE - NATURA MOBILIARE - DISCIPLINA EX ART 14 COD PROC CIV - ATTINENZA AD UN IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
Le azioni tendenti all'adempimento di un'obbligazione di fare ancorche riguardanti un immobile, sono inquadrabili, ai fini della Competenza per valore, fra le azioni di carattere mobiliare, disciplinate dallo art 14 cod proc civ in quanto l'obbligazione di fare e sempre valutabile pecuniariamente ed e, percio, rapportabile ad una somma di denaro. (nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, e stata ritenuta di valore corrispondente al limite massimo della Competenza del pretore, la domanda di condanna del vicino all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua nell'immobile dell'attore, proposta senza precisazione dello importo, ed e stata dichiarata l'incompetenza per valore del pretore adito per il cumulo di detta domanda con altra di condanna al risarcimento del danno in somma determinata, proposta con la stessa citazione) . (Conf 160/71, mass n 349542; V 2018/71, mass n 352657).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)