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Sez. 2, Sentenza n. 4516 del 23/08/1985 (Rv. 441981 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PROVENIENZA DA UN TERZO NON TITOLARE DEL DIRITTO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441981-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PROVENIENZA DA UN TERZO NON TITOLARE DEL DIRITTO - INEFFICACIA.*

Gli Atti interruttivi della usucapione, sia per il cod. civ. del 1865, sia quello del 1942, oltre ad essere tassativamente indicati da Disposizioni di legge, debbono provenire dal titolare del diritto e sono, quindi, inefficaci se provengono da un terzo estraneo al rapporto relativo. (V 3733/71).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)