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Sez. L, Sentenza n. 3577 del 10/04/1987 (Rv. 452536 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - COMPIMENTO DI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEI SINGOLI LAVORATORI - POTERE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452536-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - COMPIMENTO DI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEI SINGOLI LAVORATORI - POTERE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONDIZIONI.*

Gli Atti interruttivi della prescrizione, allorché provengono da un terzo estraneo al rapporto, possono conseguire la finalità cui mirano solo se detta persona abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere specificamente o generalmente abilitante, ancorché conferito senza formalità; di un simile potere generale di rappresentanza difettano le associazioni sindacali, le quali, non potendo disporre dei diritti individuali degli iscritti ed esaurendo la loro funzione nella tutela degli interessi collettivi, possono compiere Atti interruttivi della prescrizione dei diritti dei singoli lavoratori solo se investiti (in qualsiasi Forma) del relativo potere. (V 4516/85, mass n 441981; (V 2445/85, mass n 440287; (V 5762/84, mass n 437434; (V 4768/82, mass n 422744; (V 651/82, mass n 418406; (V 959/78, mass n 390290).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)