Sez. 6, Sentenza n. 1524 del 08/04/1997 Cc. (dep. 12/06/1997) Rv. 208212 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Partecipazione ad associazione mafiosa - Dichiarazione proveniente da un collaborante - Valore indiziario della dichiarazione - Valutazione - Criteri - Esistenza, ai fini cautelari, dell'esistenza di riscontri riferibili alla posizione soggettiva del chiamato - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti ai fini della sussistenza dei gravi indizi che legittimano l'emissione della misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, erra il giudice che ritiene che la dichiarazione secondo la quale un determinato soggetto appartiene all'associazione rappresenta un dato neutro sul piano indiziario. Il valore indiziario di una tale dichiarazione dipende infatti dall'esito del giudizio di attendibilità che il giudice è tenuto ad operare prima con riferimento al soggetto dichiarante e poi con riferimento alla dichiarazione in sè ed infine alla luce dei riscontri che la confortano. Mentre i requisiti di attendibilità del dichiarante e della dichiarazione non mutano sostanzialmente sia quando la valutazione sia propedeutica all'emanazione della misura che alla emissione del giudizio, per quanto riguarda i riscontri invece, non è indispensabile, ai fini dell'emissione della misura, che essi riguardino direttamente la posizione soggettiva del chiamante, mentre la esistenza di riscontri riferibili in modo specifico alla posizione del chiamato è indispensabile ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)