Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 28/06/1984 (Rv. 435790 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - PER L'AZIONE CIVILE - INTERRUZIONE NEL CASO DI ESERCIZIO DI AZIONE PENALE - CONDIZIONI - CASI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - PER L'AZIONE CIVILE - INTERRUZIONE NEL CASO DI ESERCIZIO DI AZIONE PENALE - CONDIZIONI - CASI.*
Il disposto del settimo comma dell'art. 31 del T.U. Delle Disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti (d.m. 8 luglio 1924), per il quale la prescrizione per l'Azione civile è interrotta quando venga esercitata l'Azione penale ed il relativo termine (cinque anni) decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale, si applica non solo quando l'Azione penale sia esercitata per un reato di natura tributaria, dal quale abbia causa o al quale sia connesso il mancato pagamento dell'imposta, ma anche quando l'Azione penale concerna un reato comune, commesso al fine di evadere l'imposta e che abbia causato il mancato pagamento dell'imposta in quanto anche in tale ipotesi l'accertamento e la decisione sul reato incide sull'accertamento e sulla quantificazione del debito d'imposta, e si presenta l'esigenza di evitare il pericolo che il diritto alla riscossione dell'imposta stessa si prescriva in attesa della definizione del procedimento penale, prima del quale possono mancare od essere insufficienti ed incerti gli elementi per l'accertamento del credito erariale. (V 554/79, mass n 396673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, DM 08/07/1924 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)