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Sez. 1, Sentenza n. 3636 del 17/06/1985 (Rv. 441229 - 01)

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - DIVIETO DI DANNEGGIAMENTO, DI ALTERAZIONE DELLA FORMA O D'INVASIONE DEL SUOLO DI STRADA PUBBLICA EX ART. 1 N. 1 DEL T.U. N. 1740 DEL 1933 - CARATTERE SPECIFICO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 913 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441229-01

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - DIVIETO DI DANNEGGIAMENTO, DI ALTERAZIONE DELLA FORMA O D'INVASIONE DEL SUOLO DI STRADA PUBBLICA EX ART. 1 N. 1 DEL T.U. N. 1740 DEL 1933 - CARATTERE SPECIFICO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 913 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

L'art. 1 n. 1 del T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740, mantenuto in vigore dal vigente codice della strada, contempla una infrazione a "condotta libera" ovvero "causalmente orientata" in quanto fa divieto di danneggiare, in qualunque modo, la strada pubblica, di alterarne la Forma o di invaderne il suolo. La specifica disciplina contenuta nella norma suddetta rende inapplicabile al caso la disposizione dell'art. 913 cod. civ., concernente lo scolo naturale delle acque piovane - a prescindere dalla questione della sua applicabilità nei rapporti di vicinato tra fondi privati e pubblici - essendo Obbligo assoluto di chi utilizzi il fondo latistante la strada pubblica di impedire l'effetto vietato dalla norma, senza che rilevi che l'effetto medesimo derivi da un intervento "normale" oppure no, sul fondo medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 1, (Cod. Strada Abrog. art. 1)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)