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Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 30/08/1994 (Rv. 487792 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Deflusso delle acque dai fondi sovrastanti - Aggravamento a seguito della costruzione di una strada - Ente proprietario della strada - Danni derivanti al proprietario del fondo a valle - Risarcimento - Obbligo - Ammissibilità - Deroga alla responsabilità ex art. 1 nn. 3 e 4 R.D. n. 1740 del 1933 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487792-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE

Nel caso in cui un fondo, a seguito della costruzione di una strada, subisca un aggravamento del naturale deflusso delle acque dai fondi sovrastanti, l'ente proprietario della strada, a norma dell'art. 2043 cod. civ., è tenuto a risarcire il proprietario dei danni derivanti dalla maggior quantità di acque di scolo che si riversano a valle, senza che tale responsabilità possa trovare deroga con riguardo alle disposizioni dell'art. 1 n. 3 e n. 4 del R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740 (T.U. di norme per la tutela delle strade) che sono volte a vietare le operazioni che, impedendo il deflusso delle acque, possano danneggiare la strada ed essere di ostacolo alla circolazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 1, (Cod. Strada Abrog. art. 1)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)