Sez. 2, Sentenza n. 2075 del 04/08/1967 (Rv. 329174 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE.*
Il criterio che vale a differenziare il rapporto di lavoro autonomo da quello di lavoro subordinato consiste in cio che, mentre nel primo contratto oggetto della prestazione e l'opera, cioe il risultato della propria attivita organizzata, che il prestatore realizza in modo autonomo, nel secondo contratto oggetto della prestazione e l'energia lavorativa che il lavoratore pone stabilmente a disposizione dell'impresa altrui, erogandola mediante l'inserimento nell'organizzazione tecnica e amministrativa della stessa con vincolo di subordinazione, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro, chiamato di regola a sopportare i rischi della gestione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)