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Sez. 2, Ordinanza n. 939 del 09/04/1973 Cc. (dep. 25/09/1973) Rv. 125002 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - PROPONIBILITA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI PROPOSTI SOLTANTO PER SOLLEVARE UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125002-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - PROPONIBILITA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI PROPOSTI SOLTANTO PER SOLLEVARE UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione non e ammissibile per il solo motivo di proporre una questione di legittimita costituzionale. Invero, posto che la eventuale dichiarazione di illegittimita costituzionale non e fine a se stessa ma svolge una funzione strumentale rispetto alla decisione relativa all'oggetto del giudizio, e inammissibile il ricorso se non sia stata proposta alcuna questione di Competenza della Corte di Cassazione, alla cui risoluzione serva da presupposto strumentale la denunciata illegittimita costituzionale. (V 122643, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 524, Costituzione art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)