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Sez. 1, Sentenza n. 3057 del 14/12/1977 Ud. (dep. 17/03/1978) Rv. 089485 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITA COME UNICO MOTIVO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1977-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/89485-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITA COME UNICO MOTIVO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione che abbia ad oggetto la sola proposizione di una questione di legittimita costituzionale e nessun altro motivo. Dato, infatti, che la eventuale dichiarazione di illegittimita costituzionale non e fine a se stessa, ma svolge una funzione strumentale rispetto alla decisione relativa all'oggetto del giudizio, e inammissibile il ricorso se non sia stata proposta alcuna questione di cognizione della Corte di Cassazione, alla cui risoluzione serva da presupposto strumentale la denunciata illegittimita costituzionale. (V mass n 138353; (V mass n 136517; (V mass n 135983; (V mass n 129338; (V mass n 124766; (Conf mass n 134903; (Conf mass n 134121; (Conf mass n 134358; (Conf mass n 125002).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)