Sez. 3 - , Ordinanza n. 18939 del 31/07/2017 (Rv. 645373 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danni derivanti da incidente di caccia - Domanda di risarcimento "iure proprio" avanzata dagli stretti congiunti della vittima - Limiti risarcitori - Massimale - Limite previsto cumulativamente per un solo danneggiato - Esclusione - Limite previsto per ciascuna persona danneggiata – Applicabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
In materia di responsabilità civile per i danni provocati a terzi nell’esercizio della caccia, l’art. 12, comma 8, della l. n. 157 del 1992, distingue tra il massimale "per ogni persona danneggiata" e quello, superiore, "per ogni sinistro": in particolare, per "persona danneggiata" non deve intendersi la sola vittima diretta dell'incidente, ma ogni soggetto che, come gli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell’invalidità causata al soggetto immediatamente pregiudicato, sicché i relativi danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, in quanto il limite del risarcimento è, distintamente per ognuno, quello stabilito per ciascun danneggiato, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (cd. massimale catastrofale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)