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Sez. U, Sentenza n. 15376 del 01/07/2009 (Rv. 608746 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Morte derivante da incidente automobilistico antecedente al 1° maggio 1993 - Domanda di risarcimento "iure proprio" avanzata dagli stretti congiunti della vittima - Limiti risarcitori - Massimale - Limite previsto cumulativamente per un solo danneggiato - Esclusione - Limite previsto per ciascuna persona danneggiata - Applicabilità.
Stato
decisa il 2009-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608746-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1° maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)