Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21143 del 19/10/2015 (Rv. 637007 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Estinzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio - Effetti - Definitività dell'atto impositivo impugnato - Conseguenze - Inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'estinzione del processo tributario all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio, comportando la definitività dell'avviso di accertamento che ne costituisce l'oggetto, rende inammissibile per difetto d'interesse l'impugnazione proposta dall'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)