Sez. 1, Sentenza n. 1020 del 02/02/1991 (Rv. 470757 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | Appello - Udienza di discussione - Fissazione durante il periodo feriale - Nullità - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento
Nelle controversie elettorali, che sono assoggettate alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, la circostanza che l'udienza di discussione sia stata fissata in detto periodo non integra una delle ipotesi, tassativamente indicate dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa dal giudice di appello al primo giudice, ma configura un caso di nullità che si converte in motivo di impugnazione, con il conseguente obbligo del giudice del gravame di decidere la causa nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)