Sez. L, Sentenza n. 10958 del 21/10/1995 (Rv. 494315 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Inosservanza - Decisione della causa - Rimessione al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Nullità derivante da violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La decisione della causa avvenuta in violazione di norme che dispongono la sospensione di termini processuali (quale l'art. 4 del D.L. 26 Novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, convertito con modifiche nella legge 22 Dicembre 1980, n. 874) non integra una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 354 cod. proc. civ. di rimessione della causa dal giudice di appello al primo giudice ma configura un caso di nullità derivante da violazione del diritto di difesa, che si converte in motivo di impugnazione e non esclude il potere - dovere del giudice d'appello di trattenere la causa per deciderla nel merito, sia pure previo espletamento degli incombenti idonei ad impedire il perpetuarsi del pregiudizio al diritto suddetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4, Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)