Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 15/03/1986 (Rv. 445082 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER RISERVA MENTALE DI UNO DEI NUBENDI NON MANIFESTATA ALL'ALTRO - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO INTERNO.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER RISERVA MENTALE DI UNO DEI NUBENDI NON MANIFESTATA ALL'ALTRO - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO INTERNO.*
La sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "riserva mentale" di uno dei nubendi, non manifestata all'altro, non è suscettibile di delibazione, in ragione del contrasto tra tale "riserva" ed i principi di ordine pubblico interno di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Nè può essere richiesta, al giudice della delibazione, la verifica di una eventuale compatibilità della sentenza stessa con l'ordine pubblico italiano, in relazione alla vis compulsiva che a tenore della sentenza ecclesiastica aveva determinato la prestazione del consenso simulato (manifestata intenzione di suicidio dell'altro nubendo ove non fossero seguite le nozze e minacce da parte del padre di quest'ultimo), poiché i limiti del giudizio di delibazione non consentono la ricerca e la sussunzione di una causa di nullità diversa da quella posta a base della decisione canonica. (V 4495/85, mass n 441958; (V 5749/84, mass n 437421; (V 243/84, mass n 432506).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)