Sez. 1, Sentenza n. 5749 del 14/11/1984 (Rv. 437421 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER RISERVA MENTALE INERENTE ALL'ESCLUSIONE DI UN "BONUM" - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RICHIESTA DELLA DELIBAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE NON AUTORE DELLA RISERVA - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO - SUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER RISERVA MENTALE INERENTE ALL'ESCLUSIONE DI UN "BONUM" - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RICHIESTA DELLA DELIBAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE NON AUTORE DELLA RISERVA - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO - SUSSISTENZA.*
La delibazione della sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio per riserva mentale di un coniuge inerente alla esclusione di un "bonum" (nella specie "bonum prolis"), trova ostacolo nella circostanza che detta riserva si esaurisca in un atteggiamento psichico non portato a conoscenza dall'altro coniuge, mentre è a tal fine irrilevante che la delibazione medesima venga chiesta da detto altro coniuge, anziché da quello autore della riserva. L'esecutività dell'indicata declaratoria di nullità del matrimonio, infatti, è preclusa dal principio di ordine pubblico della preminenza della volontà manifestata rispetto a quella non manifestata, il quale, nel rapporto matrimoniale, come in genere in quelli di carattere personale, opera indipendentemente da una esigenza di tutela del soggetto che in concreto invochi il proprio affidamento incolpevole ne consegue che il contrasto con l'ordine pubblico della sentenza medesima, sottratto alla disponibilità delle parti, va ravvisato a prescindere dal fatto che l'iniziativa della delibazione sia assunta dall'uno o dall'altro coniuge. (V 243/84, mass n 432506; (V 1225/83, mass n 426015; (V 5026/82, mass n 422952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)