Sez. L, Sentenza n. 2253 del 07/04/1984 (Rv. 434289 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - MANCATA INDICAZIONE DI UNO DEI GIUDICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA DELIBERAZIONE - NULLITÀ - CONDIZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - MANCATA INDICAZIONE DI UNO DEI GIUDICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA DELIBERAZIONE - NULLITÀ - CONDIZIONE.*
L'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza di uno dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, ogni qual volta tale indicazione non sia desumibile, ai sensi dell'art. 132 secondo comma n. 1 cod. proc. civ., dalla sentenza medesima, sicché resti ignota la reale composizione del collegio deliberante, costituisce - anche dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977 n. 532 (modificativa dell'art. 132 citato) - non errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ., bensì motivo di nullità. (Conf 1426/82).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)