Sez. L - , Sentenza n. 4080 del 20/02/2018 (Rv. 647447 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Scuole private riconosciute - Abilitazione all'insegnamento - Requisito di validità del contratto - Mancanza - Nullità del contratto a termine - Conseguenze - Conversione a tempo indeterminato - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di scuole private riconosciute, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della l. n. 62 del 2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", e degli artt. 3 e 6 della l. n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento; ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 10/03/2000 num. 62 art. 1 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/03/2000 num. 62 art. 1 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/01/1942 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 86 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)