Sez. U, Sentenza n. 11559 del 26/05/2011 (Rv. 617093 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Scuole private riconosciute - Abilitazione all'insegnamento - Requisito di validità del contratto - Mancanza - Nullità del rapporto di lavoro - Giusta causa di licenziamento - Sussistenza.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale - ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto - deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 86 art. 6, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)