Sez. 6, Sentenza n. 11128 del 31/05/1989 Ud. (dep. 17/08/1989) Rv. 181939 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - PROVA DECISIVA - OBBLIGATORIETÀ DELLA RINNOVAZIONE - FATTISPECIE: TRADUZIONE DI LETTERE UTILIZZATE PER DECIDERE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - PROVA DECISIVA - OBBLIGATORIETÀ DELLA RINNOVAZIONE - FATTISPECIE: TRADUZIONE DI LETTERE UTILIZZATE PER DECIDERE.*
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello ritenga una prova determinante ai fini del decidere, deve procedere alla rinnovazione del dibattimento per acquisirla anche se l'imputato non aveva fatto richiesta in primo grado. (nella specie missive redatte in lingua straniera ed utilizzate per la sentenza e per le quali era stata rifiutata l'istanza di traduzione a mezzo interprete). (V mass n 174630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)