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Sez. 1, Sentenza n. 3442 del 06/03/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204326 - 01

Reato - Circostanze - Aggravanti comuni - Connessione teleologica | Vincolo della continuazione - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204326-01

Reato - Circostanze - Aggravanti comuni - Connessione teleologica

Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è preordinato; e se è vero che normalmente il nesso teleologico è sintomo anche di identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della continuazione implichi o contenga in sè il nesso teleologico, che, invero, ben può mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato. Nè può sostenersi che l'incompatibilità deriverebbe dall'impossibilità che un istituto ispirato al "favor rei", come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non già all'affermazione del vincolo della continuazione bensì all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., in nessun modo contenuta od implicita nell'identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)