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Sez. U, Sentenza n. 26641 del 18/12/2009 (Rv. 611014 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ricongiunzione a fini pensionistici di periodi lavorati da un lavoratore presso terzi - Obblighi contributivi del datore di lavoro - Controversia fra un ente pubblico ed un ente previdenziale - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611014-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia vertente fra un ente pubblico ed un ente previdenziale ed avente ad oggetto la sussistenza e l'entità dell'obbligo contributivo, essendo la controversia non strettamente attinente al diritto alla pensione (soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti) ma al rapporto di provvista inerente all'obbligazione contributiva previdenziale tra l'ente datore di lavoro e l'ente previdenziale. (Nella specie, la S.C., nell'affermare l'anzidetto principio, ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione tra Corte dei Conti e giudice ordinario in ordine ad una controversia nella quale l'ERIM, Ente Risorse Idriche Molise, aveva impugnato le determinazioni dell'INPDAP relative alla quantificazione degli oneri posti a carico dell'ente ai sensi della legge reg. Molise n. 27 del 1984, per la ricongiunzione ai fini pensionistici dei periodi di servizio prestati da un proprio dipendente presso la disciolta Cassa per il Mezzogiorno).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Molise 05/09/1984 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)