Sez. U, Sentenza n. 14953 del 02/07/2007 (Rv. 597647 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rapporto di provvista contributiva - Relativa controversia tra un ente pubblico non economico ed un ente previdenziale per la sussistenza dell'obbligo contributivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il rapporto di provvista contributiva e la relativa controversia tra un ente pubblico non economico ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, è devoluto alla giurisdizione ordinaria in quanto la della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo fanno escludere la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo sotto il profilo del rapporto di pubblico impiego, non costituendo quest'ultimo oggetto diretto della controversia (principio affermato in controversia concernente la pretesa di un ente locale alla restituzione, da parte dell'INPDAP, delle somme versate a titolo di contributi previdenziale e assistenziali per i dipendenti comunali asseritamente non dovute in virtù delle esenzioni previsti dalla normativa in tema di agevolazioni per soggetti colpiti da calamità naturali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legge 07/11/1983 num. 623 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)