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Sez. 1, Sentenza n. 8835 del 05/09/1998 (Rv. 518642 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Procedimenti già pendenti in grado di appello davanti alla Commissione Tributaria di secondo grado - Divieto di eccezioni nuove ex art. 57, secondo comma, D.L.vo n. 546/92 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518642-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre in appello eccezioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, introdotto con l'art. 57, secondo comma, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per il giudizio di fronte alla Commissione Tributaria Regionale, non si applica, in virtù della norma transitoria di cui al successivo art. 79, nei giudizi già pendenti in grado di appello, all'atto dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, di fronte alla Commissione Tributaria di secondo grado, i quali restano disciplinati dal rito previgente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)