Sez. 1, Sentenza n. 10715 del 24/05/2016 (Rv. 639795 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - DIVIETO DI CONCORRENZA | Estensione ai soci accomandatari di società in accomandita semplice - Fondamento - Applicazione ai soci accomandanti - Esclusione - Limiti.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - DIVIETO DI CONCORRENZA
Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)