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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23010 del 28/07/2023 (Rv. 668444 - 02)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - DIVIETO DI CONCORRENZA | Società in accomandita semplice – Responsabilità dell’accomandatario per violazione del divieto di concorrenza - Danno conseguente - Quantificazione - Criteri.
Stato
decisa il 2023-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668444-02

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - DIVIETO DI CONCORRENZA

In tema di società in accomandita semplice, la quantificazione del danno risarcibile per violazione del divieto di concorrenza previsto dall'art. 2301 c.c. (nella specie derivante dallo sviamento del pacchetto dei clienti assicurati in favore di una società neocostituita) va effettuata dal giudice del merito, anche a mezzo di c.t.u., secondo i metodi di valutazione del reddito aziendale prospettico, tenuto conto della differenza fra l'ammontare complessivo dei mancati ricavi e quello dei costi non sostenuti, che la società danneggiata avrebbe conseguito o sopportato, in mancanza della condotta di illecita concorrenza.

Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)