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Sez. L, Sentenza n. 1156 del 24/02/1986 (Rv. 444651 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AUMENTO BIENNALE DI STIPENDIO E CLASSE DI STIPENDIO DELLA CATEGORIA SUPERIORE - FACOLTÀ ALTERNATIVA DEL CREDITORE - EFFETTI - ESECUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE, PERDURANDO LA PREDETTA FACOLTÀ IN FAVORE DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444651-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AUMENTO BIENNALE DI STIPENDIO E CLASSE DI STIPENDIO DELLA CATEGORIA SUPERIORE - FACOLTÀ ALTERNATIVA DEL CREDITORE - EFFETTI - ESECUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE, PERDURANDO LA PREDETTA FACOLTÀ IN FAVORE DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di benefici combattentistici, l'art. 2 della legge n. 336 del 1970 prevede un'obbligazione con facoltà alternativa del creditore, contemplando al primo comma la prestazione principale a carico del datore di lavoro (aumento biennale di stipendio) ed al secondo comma la prestazione facoltativa (classe di stipendio della categoria superiore); pertanto fin quando perdura la "facultas" alternativa in favore del lavoratore che abbia diritto ai benefici suddetti, il datore di lavoro non si libera con l'esecuzione della prestazione principale, dovendo tenere conto della facoltà esercitata dal dipendente creditore, prima dell'adempimento della predetta prestazione, con l'esprimere la propria preferenza per la prestazione subordinata. (V 598/85, mass n 438814; (V 3349/77, mass n 386885).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)