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Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987 Ud. (dep. 04/10/1988) Rv. 179330 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - IPOTESI DI NULLITÀ SANABILI ED INSANABILI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179330-01

PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - IPOTESI DI NULLITÀ SANABILI ED INSANABILI - INDIVIDUAZIONE.*

In tema di divieto di utilizzazione di intercettazioni telefoniche, al di fuori delle specifiche ipotesi indicate nell'art. 226 quinquies cod. proc. pen. non sono ravvisabili altre nullità inerenti all'esecuzione delle intercettazioni telefoniche, dato che nel nostro ordinamento processuale vige il principio della tassatività delle nullità. Ne consegue che, gli inadempimenti di carattere diverso, che possono verificarsi nella fase successiva all'esecuzione e, in particolare, quelli che si pongono in contrasto con gli obblighi imposti dagli artt. 226 ter e 226 quater cod. proc. pen. sono suscettibili di produrre mere irregolarità o, al massimo, nullità di carattere relativo. (Conf mass n 169949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)