Sez. L, Sentenza n. 3278 del 20/04/1990 (Rv. 466734 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - PENSIONE D'INVALIDITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - PROPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DI UNA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO VERTENTE SUL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - PENSIONE D'INVALIDITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - PROPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DI UNA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO VERTENTE SUL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché la sospensione necessaria del processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. ha come indefettibile presupposto che la controversia pregiudiziale abbia carattere giurisdizionale e, come tale, sia definibile con un atto avente valore di forza di giudicato, la proposizione in via amministrativa di una domanda di accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria, essendo inidonea a dar luogo, all'infuori dell'effetto di un procedimento amministrativo incidente nei limiti dell'art. 443 cod. proc. civ., ad una controversia amministrativa di natura giurisdizionale, non può legittimare la sospensione del giudizio che abbia ad oggetto il diritto alla pensione di Invalidità. (V 8536/87, mass n 456058; (V 509/86, mass n 444103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)