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Sez. L, Sentenza n. 509 del 25/01/1986 (Rv. 444103 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTROVERSIE AVENTE AD OGGETTO IL CREDITO CONTRIBUTIVO DELL'INPS NEI CONFRONTI DI UN IMPRENDITORE O ALTRO SOGGETTO E CONTROVERSIE CONCERNENTE LA PRETESA DI QUEST'ULTIMO DI ESSERE ESONERATO DALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - NESSO DI PREGIUDIZIALITÀ IMPLICANTE LA SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444103-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTROVERSIE AVENTE AD OGGETTO IL CREDITO CONTRIBUTIVO DELL'INPS NEI CONFRONTI DI UN IMPRENDITORE O ALTRO SOGGETTO E CONTROVERSIE CONCERNENTE LA PRETESA DI QUEST'ULTIMO DI ESSERE ESONERATO DALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - NESSO DI PREGIUDIZIALITÀ IMPLICANTE LA SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*

Non sussiste nesso di pregiudizialità implicante la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. tra la controversia (pendente innanzi al giudice ordinario) avente ad oggetto il credito contributivo dell'INPS nei confronti di un imprenditore o di un altro soggetto e la controversia (pendente innanzi al giudice amministrativo) avente ad oggetto la pretesa di quest'ultimo di essere esonerato dall'Obbligo contributivo predetto, sia perché l'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto di quest'ultima istanza non comporta l'Obbligo per la P.a. Di adottare il provvedimento richiesto, potendo la stessa individuare altre valide ragioni per negare il beneficio, sia perché l'eventuale sgravio può esser sempre fatto valere successivamente in Sede di esecuzione o con autonomo giudizio di cognizione. (V 2168/76, mass n 380966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)