Sez. 3, Sentenza n. 91 del 15/01/1965 (Rv. 310083 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ECCEZIONE - EFFETTI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ECCEZIONE - EFFETTI.*
L'eccezione di prescrizione e eccezione in senso proprio e, come tale, non puo mai essere rilevata di ufficiò essa deve, percio, essere proposta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza del principio del contraddittorio, ossia non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, e non puo essere proposta con la comparsa conclusionale presentata al collegio, a norma dell'art 190 cpc.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)