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Sez. 3, Sentenza n. 91 del 15/01/1965 (Rv. 310083 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ECCEZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310083-01

PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ECCEZIONE - EFFETTI.*

L'eccezione di prescrizione e eccezione in senso proprio e, come tale, non puo mai essere rilevata di ufficiò essa deve, percio, essere proposta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza del principio del contraddittorio, ossia non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, e non puo essere proposta con la comparsa conclusionale presentata al collegio, a norma dell'art 190 cpc.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)