Sez. L, Sentenza n. 1974 del 05/04/1979 (Rv. 398373 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - NON RILEVABILITA D'UFFICIO - ONERI DELLA PARTE INTERESSATA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - NON RILEVABILITA D'UFFICIO - ONERI DELLA PARTE INTERESSATA.*
L'eccezione di prescrizione e una eccezione in senso proprio e, come tale, essa non puo essere rilevata d'ufficio, ma deve essere proposta dalla parte interessata nel rispetto del principio del contraddittorio e nei termini e con le modalita prescritte dal codice di rito. (V 91/65, mass n 310083).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)