Sez. L, Sentenza n. 11940 del 07/05/2025 (Rv. 675553-01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE | Docenti universitari assegnati ad attività assistenziali - Trattamento economico aggiuntivo - Art. 6 d.lgs. n. 517 del 1999 - Art. 102, comma 2, d.P.R. n. 382 del 1980 - Estensione automatica di ciascuna componente del trattamento retributivo della dirigenza medica - Esclusione - Adeguatezza delle risorse - Verifica - Finalità perequativa - Necessità.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE
In tema di trattamento economico aggiuntivo spettante ai docenti universitari impegnati in attività assistenziali, l'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, richiamando l'art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382 del 1980, ha fissato, con una chiara finalità perequativa, un criterio di quantificazione del trattamento economico che tenga conto, da un lato, del trattamento economico già corrisposto al docente dall'Università e, dall'altro, dell'assetto della dirigenza medica e della struttura della retribuzione per essa delineata dalle parti collettive, con la conseguenza che ai docenti non può essere operata l'estensione automatica della disciplina dettata per ciascuna componente del trattamento retributivo dai CCNL della dirigenza medica succedutisi nel tempo, dovendo, al contrario, essere verificata l'adeguatezza delle risorse stanziate ai sensi del comma 2 del citato art. 6, globalmente considerate, ad assicurare la finalità perequativa dei trattamenti complessivi e non delle singole voci stipendiali, secondo un criterio di "congruità e proporzione".
Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 6, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST., Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384, Contr. Coll. 05/12/1996, Contr. Coll. 08/06/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)