Sez. L, Sentenza n. 31339 del 01/12/2025 (Rv. 677317-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Medici professori universitari - Impiego presso aziende ospedaliere - Regime di perequazione - Regolazione dei rapporti di lavoro attraverso Protocolli d'intesa - Successione di Protocolli nel tempo - Trattamenti meno favorevoli - Ammissibilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In tema di rapporto di impiego dei medici docenti universitari in servizio presso le aziende ospedaliere, il regime della perequazione con i medici del SSN, nel sistema delineato dall'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dal d.p.c.m. 24 maggio 2001, rinviene la propria fonte regolativa nei Protocolli di Intesa tra Regioni e Università ai quali si applicano, quanto alla loro successione nel tempo, regole analoghe a quelle dei contratti collettivi, con la conseguenza che un Protocollo che succede ad un altro, giunto alla scadenza stabilita, può introdurre un trattamento meno favorevole di quello precedente con efficacia da tale scadenza, ma non può regolare con effetto ex tunc, in modo meno favorevole, il trattamento per prestazioni già rese in vigenza di un Protocollo non ancora scaduto o di sue norme disciplinanti il periodo transitorio.
Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 6, DPCM 24/05/2001 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)