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Sez. 5, Sentenza n. 4530 del 28/03/2002 (Rv. 553361 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO | Finanziamento agevolato ex art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973 - Nozione - Riferibilità a negozi di dilazione del pagamento di obbligazioni scadute - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553361-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO

In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, la nozione di finanziamento oggetto dell'esenzione d'imposta di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973, che pure ha un'estensione maggiore rispetto ai contratti reali, quali il <<mutuo>> o il <<prestito bancario>> in senso stretto, e comprende anche le varie ipotesi di provvista finanziaria che, come l'apertura di credito da utilizzarsi in conto corrente, assicurano al beneficiario la possibilità di attingere denaro secondo le proprie convenienze o necessità con obbligo di restituzione nel termine (medio o lungo) previsto dal contratto, non si estende fino a comprendere anche il contratto di dilazione concordata del pagamento di obbligazioni scadute, atteso che un tale negozio ha ad oggetto solo la dilazione di pagamento di un'obbligazione e il termine di recupero del relativo credito, non la messa a disposizione di nuova liquidità da utilizzare.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)