diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2396 del 22/03/1990 (Rv. 466127 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - OGGETTO (PRESUPPOSTO) DELL'IMPOSTA - SISTEMA DELLA LEGGE N. 1228 DEL 1962 - FINANZIAMENTI MEDIANTE APERTURA DI CREDITO - ISCRIZIONI IPOTECARIE A GARANZIA - IMPOSTA IPOTECARIA - ESCLUSIONE - OMESSA INDICAZIONE DEL FIDO NELLA DENUNCIA EX LEGGE N. 1228 CIT. - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466127-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - OGGETTO (PRESUPPOSTO) DELL'IMPOSTA - SISTEMA DELLA LEGGE N. 1228 DEL 1962 - FINANZIAMENTI MEDIANTE APERTURA DI CREDITO - ISCRIZIONI IPOTECARIE A GARANZIA - IMPOSTA IPOTECARIA - ESCLUSIONE - OMESSA INDICAZIONE DEL FIDO NELLA DENUNCIA EX LEGGE N. 1228 CIT. - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nel sistema della legge 27 luglio 1962 n. 1228 - riconfermato dalla successiva legge 601 del 1973, avente carattere innovativo solo per l'ammontare dell'aliquota applicabile - il regime agevolato della imposta annua in abbonamento corrisposta, dagli istituti di credito a medio o lungo termine sull'importo globale dei finanziamenti concessi nell'Esercizio, in sostituzione di tutte le tasse ed imposte indirette relative ai predetti finanziamenti ed ai negozi costitutivi di garanzia o comunque ad essi collegati (che si traduce in una esenzione dall'imposta, sugli Atti medesimi, nei confronti del richiedente) si applica, in corrispondenza della maggiore latitudine della nozione di "finanziamento" rispetto a quella di "mutuo", con riguardo anche ai finanziamenti effettuati mediante apertura di credito, anziché con immediata ed effettiva erogazione di denaro. Pertanto anche sulle iscrizioni ipotecarie, a garanzia di siffatti fidi bancari, non è dovuta (perché appunto assorbita dalla predetta imposta sostitutiva) l'imposta ipotecaria a carico del richiedente. Nè a danno di quest'ultimo può rilevare l'eventuale omessa indicazione del fido nella denuncia presentata dall'istituto ex lege 1228 cit., restando la Rilevanza di tale omissione pur sempre circoscritta agli effetti della imposta sostitutiva. (V 3955/79, mass n 400427, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)