diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2233 del 02/10/1967 (Rv. 329418 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PROTRAZIONE DELL'EFFETTIVA ED ABITUALE OCCUPAZIONE - VALORE DI INDICE PRESUNTIVO DELLA CAPACITA DELL'ASSICURATO DI PROCURARSI UN GUADAGNO SUPERIORE AL LIMITE MINIMO LEGALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329418-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PROTRAZIONE DELL'EFFETTIVA ED ABITUALE OCCUPAZIONE - VALORE DI INDICE PRESUNTIVO DELLA CAPACITA DELL'ASSICURATO DI PROCURARSI UN GUADAGNO SUPERIORE AL LIMITE MINIMO LEGALE - CONDIZIONI.*

Ai fini della capacita di guadagno di cui all'art 1' del RD n 636 del 1939, il protrarsi dell'effettiva ed abituale occupazione puo costituire indice presuntivo, che l'assicurato e ancora in possesso della capacita di procurarsi un guadagno superiore al limite di un terzo fissato dalla legge per la pensionabilita degli operai, allorche la concreta occupazione ed il correlativo profitto non siano dovuti a circostanze contingenti non rapportabili alla reale capacita di procurarsi il guadagno, quali lo sfruttamento anormale delle residue energie lavorative, ovvero la benevolenza od il pietismo del datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)