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Sez. 1, Sentenza n. 11279 del 14/11/1997 (Rv. 509894 - 01)

BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione mobiliare - Obblighi posti all'intermediario, dall'art. 6, primo comma, lett. d), di assunzione di informazioni dal cliente - Portata - Adozione della forma scritta - Obbligatorietà - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509894-01

BORSA - IN GENERE

La norma di cui all'art. 6. primo comma. lett. d), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la quale impone a colui che svolga attività di intermediazione mobiliare, di assumere dal cliente le più complete ed accurate informazioni afferenti alla di lui situazione finanziaria affinché possa meglio valutare se l'operazione dal cliente proposta (o allo stesso suggerita) sia compatibile con le sua capacità economiche, in alcun modo prescrive che una tale previa attività di informazione sia consacrata in un documento compilato dal cliente stesso. Ne discende - pertanto - la contrarietà, alla legge, del regolamento della Consob approvato con delibera 2 luglio 1991, n. 5387, il quale, al capo terzo, prima di regolare le informazioni "dovute ai clienti", dispose (con prescrizione significativamente non più riproposta nel successivo regolamento del 9 dicembre 1994, n. 8850), con una rubrica "informazioni relative ai clienti", che l'intermediario debba allegare, al contratto, una scheda descrittiva dei dati raccolti, aggiornandola con le variazioni della situazione e sostituendola con la dichiarazione sottoscritta dal cliente, relativa all'eventuale rifiuto di fornire le informazioni stesse.

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)