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Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 (Rv. 600330 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Art. 6, comma 1, lett. g), della legge n. 1 del 1991 (applicabile "ratione temporis") - Divieto di procedere ad operazioni in conflitto di interessi con il cliente - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600330-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, la disposizione contenuta nella lett. g) dell'art. 6 della legge n. 1 del 1991 (applicabile nella specie "ratione temporis") faceva espresso ed assoluto divieto all'intermediario (diversamente da quanto ora stabilisce l'art. 21, comma 1-bis, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998) di dar corso all'operazione in presenza di una situazione di conflitto di interessi non rivelata al cliente o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del cliente medesimo. Sicché, in riferimento a domanda di risarcimento del danno per operazioni compiute dall'intermediario in situazione di asserito conflitto di interessi (come nella specie), doveva attribuirsi rilievo, per individuare l'esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell'intermediario medesimo dal compiere un'operazione non consentita nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non già alle conseguenze derivanti dalle modalità con cui l'operazione era stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario.

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)