Sez. 6, Sentenza n. 36273 del 23/02/2004 Cc. (dep. 14/09/2004) Rv. 229808 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Intercettazione in luogo di detenzione - Presupposti - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente, diversamente da quanto previsto per la captazione dei colloqui del soggetto in stato di detenzione o custodia domiciliare, l'intercettazione delle conversazioni dei detenuti anche se non sussiste il fondato timore che all'interno della cella si stia svolgendo attività criminosa. Ed invero, a norma dell'art. 13 D.L. n. 152 del 1991, è previsto che qualora il procedimento abbia ad oggetto reati di criminalità organizzata, l'intercettazione nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa. Peraltro deve escludersi che l'ambiente carcerario, sia esso la cella o la sala colloqui dell'istituto di detenzione, rientri nel concetto di privata dimora nel possesso e nella disponibilità dei detenuti, in quanto è pur sempre un luogo sottoposto ad un diretto controllo dell'amministrazione penitenziaria che su di esso esercita la vigilanza ed a cui soltanto compete lo "ius excludendi".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2, Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)